La detrazione del 110% è estesa alla spese sostenute fino al 30 giugno 2022
Numerose le modifiche apportate alla disciplina del Superbonus introdotta dal decreto “Rilancio” (articolo 119, Dl n. 34/2020) durante l’iter parlamentare del Ddl di bilancio (articolo 1, commi 66-68 della legge n. 178/2020). Si tratta di ritocchi che, per lo più, ne ampliano l’ambito di applicazione, come la spettanza del beneficio anche in mancanza del condominio, in favore dell’unico proprietario, a condizione che il numero delle unità immobiliari facenti parte dell’edificio sia compreso tra due e quattro, oppure anche in riferimento a edifici sprovvisti di attestato di prestazione energetica, purché a fine lavori si raggiunga una determinata classe energetica.
Vediamo in dettaglio tutte le novità.
La proroga “standard”
L’applicazione della detrazione del 110% è prorogata per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 (il precedente termine era il 31 dicembre 2021) in relazione a lavori di efficienza energetica e a lavori antisismici. Nel primo gruppo rientrano gli interventi di isolamento termico sugli involucri (“cappotto termico”) riguardanti più del 25% della superficie dell’edificio o dell’unità immobiliare situata in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendente e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, nonché la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale su parti comuni, edifici unifamiliari o unità di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno. Per quanto concerne il concetto di “funzionalmente indipendente”, le norme ora approvate chiariscono che un immobile si considera tale quando è dotato di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.
La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, e in quattro quote annuali di pari importo, per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
Invece, per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e gli altri enti aventi le medesime finalità sociali, l’agevolazione è prorogata – dal precedente termine del 30 giugno 2022 – fino al 31 dicembre 2022, con ripartizione in quattro quote annuali di pari importo della parte di spesa sostenuta a partire dal 1° luglio 2022.
La proroga in forma allargata
E’ previsto, in caso di stato avanzato dei lavori, ossia almeno il 60% dell’intervento complessivo, un prolungamento della maxi detrazione per altri sei mesi. In particolare:
- per gli interventi effettuati dai condomìni per i quali al 30 giugno 2022 viene raggiunta quella percentuale, il bonus del 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022
- per gli interventi effettuati dagli Iacp per i quali al 31 dicembre 2022 viene raggiunta quella percentuale, il bonus del 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023.
In ogni caso, l’efficacia delle proroghe è subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.